ACCEDI
Sabato, 3 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Cambia il modello con cui i sostituti devono comunicare la sede web per ricevere i 730-4

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 marzo 2016

x
STAMPA

Con il provvedimento n. 40056 di oggi, l’Agenzia delle Entrate modifica il precedente provv. del 22 febbraio 2013, di approvazione del modello che i datori di lavoro devono utilizzare per comunicare all’Agenzia la sede telematica in cui ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti (modelli 730-4 e 730-4 integrativo).

Come spiega l’Amministrazione finanziaria, l’art. 16, comma 4-bis del DM 164/99 prevede che la trasmissione ai sostituti d’imposta del risultato contabile della dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730 (modello 730-4) sia effettuata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Il citato provv. 22 febbraio 2013 ha stabilito che i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze (NoiPa) e l’INPS, nelle ipotesi in cui il modello 730 sia stato presentato a un professionista abilitato o a un CAF, ricevano i risultati contabili attraverso i propri canali telematici dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

Dal 2016 i sostituti d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico per il tramite dell’Agenzia; è escluso l’INPS, che riceve i modelli 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Per i sostituti gestiti dal sistema NoiPa è previsto che, qualora ricevano risultati contabili per i quali non devono effettuare operazioni di conguaglio, restituiscano i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Resta fermo quanto disposto con il provvedimento del 23 febbraio 2015, punto 6.5, ossia che se il sostituto riceve il risultato contabile di una dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, per la quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne dà comunicazione in via telematica all’Agenzia, che provvede a informare il contribuente con le modalità indicate al punto 6.4 dello stesso provvedimento.

Il provv. di oggi aggiorna anche le istruzioni al modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

TORNA SU