Nel fallimento, stima per i crediti da cedere
È necessaria la determinazione del fair value e l’adozione di adeguate procedure competitive
L’art. 106, comma 1 L. fall. stabilisce che il curatore può cedere i crediti, presenti e futuri, del fallimento – anche se oggetto di contestazione o condizione – in ragione del generale interesse a una rapida conclusione della procedura. Questa disposizione non pone limitazioni di carattere oggettivo, con l’effetto che possono essere alienati tutti i crediti fallimentari, ad eccezione di quelli indisponibili, così come individuati dall’art. 46 L. fall.
Con riguardo ai crediti futuri, il documento CNDCEC “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento” ha osservato che è indispensabile distinguere tra i crediti che dovessero sorgere per effetto dell’esecuzione di rapporti giuridici in cui il curatore è subentrato, o intende farlo, e i crediti che dovessero
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