Nel fallimento regole differenziate per la cessione delle quote sociali
Rilevanti la forma giuridica della partecipata e gli eventuali vincoli alla trasferibilità
L’art. 106, comma 2 della legge fallimentare dispone che per la vendita della quota di partecipazione della srl si applica l’art. 2471 c.c., secondo cui, al comma 1, l’espropriazione individuale della stessa è possibile, previa notifica del pignoramento ed iscrizione nel Registro delle imprese. Il curatore è, pertanto, tenuto – subito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento che l’ha nominato – a notificare alla società l’intervenuta apertura della procedura, all’inventariazione della quota, che sostituisce il pignoramento della stessa, e alla conseguente pubblicità camerale.
Le modalità di vendita sono condizionate dall’osservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 2471, comma 3 c.c., differenziate a seconda che la quota di partecipazione
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