Niente registro per gli atti dell’arbitrato rituale
In tal caso, gli atti di parte e gli atti del collegio arbitrale sono assoggettati alla sola imposta di bollo
Il CNDCEC, nel documento di approfondimento sull’arbitrato, pubblicato il 7 giugno 2016, illustra, oltre alla disciplina generale di cui al codice di procedura civile (artt. 806-832 c.p.c.) e la normativa di settore per gli arbitrati speciali (si veda “Per chi sceglie l’arbitrato tempi più veloci rispetto al giudizio ordinario” dell’8 giugno 2016), anche gli aspetti fiscali di tale istituto, con riferimento all’imposta di registro e all’imposta di bollo.
Si ricorda che al procedimento arbitrale non è applicabile il “contributo unificato per le spese degli atti giudiziari” del processo civile e amministrativo di cui al DPR n. 115/2002.
Per quanto concerne, nello specifico, l’imposta di registro, questa rileva in relazione alla convenzione
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