Condomini «minimi» senza obbligo di codice fiscale per le agevolazioni
Per le detrazioni del 50% e 65%, si può utilizzare in dichiarazione il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali, sia al fine della detrazione per gli interventi di recupero edilizio che per quella di riqualificazione energetica, con la circ. 2 marzo 2016 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha riconsiderato le proprie istruzioni fornite nella ris. 27 agosto 2015 n. 74 e nella circ. 21 maggio 2014 n. 11 (§ 4.3).
Nello specifico, è stato precisato che se il pagamento delle spese è stato effettuato mediante l’apposito bonifico bancario o postale (deve quindi essere stata operata la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DL n. 78/2010 all’atto di accredito del pagamento), non è necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, ...
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