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FISCO

Per il registro solidarietà paritaria tra le parti con compensazione delle spese di lite

Per i provvedimenti giudiziali di condanna a pagare somme o consegnare beni la registrazione è eseguita a prescindere dal pagamento dell’imposta

/ Carmela NOVELLA

Lunedì, 12 maggio 2025

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Per i provvedimenti pubblicati o emanati dall’Autorità giudiziaria a far data dal 1° gennaio 2025, sono operative le nuove regole sull’imposta di registro introdotte nel DPR 131/86 dal DLgs. 139/2024, che ha dato attuazione alla delega fiscale per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA.

Il riferimento va, in particolare, agli atti elencati dall’art. 37 comma 1 del DPR 131/86, vale a dire i provvedimenti che definiscono, anche solo parzialmente, le controversie civili o che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, i decreti ingiuntivi esecutivi, le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, i quali scontano l’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Il decreto delegato, dopo aver escluso espressamente i provvedimenti di cui al citato art. 37 dal campo di applicazione del nuovo meccanismo di autoliquidazione dell’imposta, ha apportato significative modifiche all’art. 57 del DPR 131/86, preposto all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del registro: è stata data, così, attuazione ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 10 comma 1 lett. g) della L. 111/2023, improntati all’esigenza di “rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile”.

I suddetti interventi di riforma sono stati riepilogati dall’Agenzia delle Entrate nel § 1.4 della circ. 14 marzo 2025 n. 2.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che il legislatore della riforma ha disposto l’aggiunta, nell’art. 57 del DPR 131/86, del nuovo comma 1.1., ove si prescrive che, in deroga al disposto di cui all’art. 16 comma 1 del DPR 131/86 (a mente del quale, la registrazione degli atti è eseguita solo dopo il pagamento dell’imposta), per i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi, la registrazione sia eseguita a prescindere dal pagamento dell’imposta.

La richiesta di pagamento dell’imposta di registro dovuta sui suddetti provvedimenti dev’essere indirizzata dall’Agenzia delle Entrate, in prima battuta:
- alla parte condannata al pagamento delle spese processuali, con riferimento ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura;
- ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo (correlativamente, al comma 1 dell’art. 57 del DPR 131/86, recante l’individuazione dei soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro sugli atti ivi elencati, è stato soppresso il riferimento alla solidarietà passiva a carico dei soggetti che abbiano richiesto i provvedimenti di cui all’art. 633 c.p.c., ossia i decreti ingiuntivi).

Solo a seguito dell’infruttuoso esperimento dell’azione di riscossione nei confronti degli obbligati principali di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate potrà indirizzare la richiesta di pagamento dell’imposta alle altre parti del giudizio, ovvero al creditore, che rispondono in solido per il pagamento delle imposte: in funzione di ciò, il nuovo comma 1.1 dell’art. 57 del DPR 131/86 prevede che, fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’art. 76 del DPR 131/86 per la notifica dell’avviso di liquidazione agli obbligati in via sussidiaria siano sospesi.

Si ricorda che in base alla previgente disciplina, applicabile ai provvedimenti pubblicati o emanati dall’Autorità giudiziaria fino al 31 dicembre 2024, la responsabilità solidale delle parti del giudizio si traduceva nell’immediata possibilità per l’Amministrazione di rivolgere indistintamente la richiesta di pagamento del registro (per intero) a ciascuna di esse. La riforma ha, invece, il pregio di introdurre a vantaggio delle parti vittoriose in punto spese, ovvero del creditore che abbia chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, una sorta di beneficio di preventiva escussione, nel senso che costoro potranno essere chiamati ad assolvere all’obbligazione tributaria (per la quale sono solidalmente responsabili) soltanto dopo l’infruttuoso tentativo di riscossione nei confronti della parte condannata alla rifusione delle spese di lite, ovvero del debitore ingiunto.

Va, peraltro, segnalato che la circ. n. 2/2025 ha preso posizione, per prima volta, sul problema dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’azione di riscossione nell’ipotesi (assai frequente nella casistica giurisprudenziale, ma non espressamente considerata dal nuovo assetto del DPR 131/86) di compensazione, totale o parziale, delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c.: in tal caso, secondo le Entrate, sopravvive il principio generale di cui al comma 1 dell’art. 57 del DPR 131/86, in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.

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