Ravvedimento oltre il 22 agosto senza riduzione al decimo
In base alla circolare n. 27/2013, per fruire della riduzione al decimo occorre eseguire, entro il 22 agosto, almeno un versamento parziale
Per effetto del DPCM 15 giugno 2016, è scaduto lo scorso 6 luglio il termine per il versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 (tipicamente, il saldo 2015 e l’eventuale primo acconto 2016) senza la maggiorazione dello 0,4%.
Scade, invece, il prossimo 22 agosto il termine per eseguire i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga in oggetto vale, come noto e a livello generale, nei confronti dei contribuenti con studi di settore o per i quali sussistono cause di esonero o di inapplicabilità degli stessi (si veda “In Gazzetta Ufficiale la proroga dei versamenti per gli studi di settore” del 17 giugno 2016).
Bisogna prestare attenzione ai nessi che intercorrono tra la maggiorazione dello 0,4% e il ravvedimento operoso, alla ...
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