Sequestro più difficile per gli omessi versamenti
Sequestro diretto, non per equivalente, sul denaro solo se fin dal momento consumativo del reato il contribuente disponeva dell’importo non versato
La Cassazione, con la sentenza n. 28223 depositata ieri, prosegue nell’opera di progressiva individuazione dei limiti all’applicazione del sequestro (e della confisca) in relazione ai reati tributari. Viene, in particolare, enunciato il seguente (irreprensibile) principio di diritto: in tema di omesso versamento dell’IVA (e di ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti) il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca “diretta” del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41