Nella procedura di allerta nomina giudiziale per l’attestatore
Il principio non è condiviso dal CNDCEC, che ne propone una sostanziale riformulazione
L’art. 4, comma 1, lett. e), del Ddl. A.C. 3671-bis, recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, stabilisce che l’Organismo di composizione della crisi – su istanza del debitore, anche in esito all’udienza di cui alla precedente lett. d), convocata a seguito delle segnalazioni ricevute o della richiesta del medesimo imprenditore – affida ad un soggetto munito di adeguata professionalità nella gestione della crisi d’impresa, iscritto presso il medesimo organismo, l’incarico di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori.
L’intesa deve essere perfezionata in un congruo termine, prorogabile soltanto a fronte di positivi riscontri delle ...
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