Indicazione in UNICO incerta per i redditi derivanti da pignoramento
La questione si pone rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata rispetto ai quali è l’Agenzia a liquidare l’imposta definitiva
I redditi percepiti a seguito della procedura di pignoramento presso terzi sono oggetto della specifica disciplina dettata dall’art. 21 comma 15 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e dal provv. dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010.
Oltre alla ritenuta del 20%, operata a titolo d’acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore sulle somme corrisposte dal terzo erogatore, vengono posti a carico dei soggetti coinvolti nella procedura esecutiva (creditore pignoratizio, terzo pignorato e debitore principale) una serie di adempimenti.
Ad esempio, il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare nella dichiarazione i redditi percepiti per effetto della procedura e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ...
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