Non si estende all’IVA la proroga dei termini per l’accertamento della prima casa
Le Sezioni Unite della Cassazione precisano che non può operare l’interpretazione analogica
L’art. 11 comma 1 della L. 289/2002 prevede una proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e INVIM, in caso di mancata presentazione dell’istanza di condono prevista dal medesimo articolo.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 18574, depositata ieri, esaminano l’applicabilità di tale proroga anche ai termini di accertamento della maggiore IVA, nell’ipotesi di revoca dell’agevolazione prima casa applicata in relazione ad atti soggetti ad IVA.
In primo luogo, la Corte ricorda che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la proroga prevista dall’art. 11 comma 1 della L. 289/2002 è ritenuta applicabile anche in relazione ...
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