Nel fallimento, legittimo il fermo amministrativo del rimborso IVA
L’Amministrazione finanziaria può eccepire la mancata compensazione del proprio credito chirografario
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19335/2016 di ieri, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, che si era erroneamente limitata a ritenere illegittimo – per incompatibilità con l’art. 51 del RD 267/42 – il provvedimento di fermo amministrativo (art. 69 del RD 2440/23) opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso IVA formulata dal fallimento, e dal cui annullamento sarebbe derivato il diritto della procedura all’erogazione.
In particolare, l’Ufficio lamentava l’omessa valutazione, da parte del giudice tributario, dell’effettiva consistenza della propria eccezione di compensazione: il curatore fallimentare era stato, infatti, autorizzato dal giudice ...
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