Permuta fra terreno edificabile e fabbricati da costruire con IVA «separata»
Ciascuna operazione, ai fini dell’imposta, deve essere considerata distintamente
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono regolate, generalmente, in denaro. Vi possono essere casi, tuttavia, nei quali i contraenti si accordano per un adempimento, totale o parziale, “in natura”.
Si pensi, tipicamente, agli scambi in ambito immobiliare. Se le parti non hanno soggettività passiva IVA, la permuta realizzata è fuori dal campo di applicazione del tributo, fermo restando la rilevanza dell’operazione ai fini delle imposte d’atto (registro e ipocatastali). Gli scambi di beni immobili siti in Italia tuttavia, specie nell’attuale periodo di crisi, si sono diffusi anche nei rapporti fra imprese edili e privati. La permuta, infatti, può permettere di soddisfare l’esigenza comune delle parti di limitare l’esborso in denaro.
Nella R.M.
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