Collegato lavoro anche per i giudizi sui risarcimenti pendenti in Cassazione
Si conferma la quantificazione del danno per la conversione del contratto a tempo determinato sulla base dell’art. 32, commi 5 ss. della L. 183/2010
Ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore per la conversione giudiziale del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’art. 32, commi 5 ss., della L. 183/2010 si applica anche ai giudizi pendenti in Cassazione, in quanto proposti o proponibili, alla data di entrata in vigore di tale legge (24 novembre 2010), dinnanzi alla Suprema Corte. E a ciò non osta la tipicità dei motivi di ricorso ai giudici di legittimità – tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c. – in quanto la “violazione di norme di diritto”, cui fa riferimento il n. 3 di tale articolo, concerne non solo le norme vigenti al momento della pubblicazione della decisione impugnata, ma anche quelle emanate dopo, ma dotate dal legislatore di efficacia retroattiva. Lo
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