Opzioni dimenticate con remissione in bonis dal 2017
Per effetto di un emendamento al DL 193/2016, entro la dichiarazione dell’anno successivo occorre esercitare l’opzione e pagare 250 euro
Determinate opzioni per l’accesso a particolari regimi fiscali vanno esercitate, a seguito del DLgs. 175/2014, nel modello UNICO o IRAP e non più tramite apposita comunicazione separata (si veda “Per il consolidato fiscale, resta il dubbio tra remissione in bonis e integrativa” del 20 ottobre 2016).
L’esempio tipico è quello del consolidato fiscale, ove, per effetto dell’art. 119 comma 1 lett. d) del TUIR, “l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
In sostanza, lo stesso avviene per la trasparenza in merito alle società di capitali, per la c.d. tonnage tax o per l’IRAP
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