Esclusa dal Gruppo IVA la stabile organizzazione estera
Il limite è volto a salvaguardare la sovranità fiscale del Paese in cui la branch è stabilita
La legge di bilancio per il 2017 ha introdotto nel DPR 633/72 il Titolo V-bis, che prevede un nuovo soggetto passivo d’imposta, il Gruppo IVA, recependo i principi di cui all’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE.
Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, come definiti dall’art. 70-ter del DPR 633/72.
La formulazione nazionale ricalca quella unionale, che consente agli Stati membri di considerare, come unico soggetto passivo IVA, due o più persone stabilite nello stesso Stato membro, giuridicamente indipendenti, ma strettamente legate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41