La provvigione spetta al mediatore iscritto nell’apposito ruolo
Per l’attività di cessione di quote sociali è richiesta l’iscrizione nella sezione sub d)
Il Tribunale di Ravenna, in una sentenza depositata il 15 settembre 2016, si è trovato a dover affrontare un complesso caso concernente lo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria nella vendita di quote societarie, affermando che, ai fini dello svolgimento dell’attività di intermediazione nella vendita di quote societarie, prerequisito necessario è l’iscrizione nella corretta sezione sub d) del ruolo di cui all’art. 3 comma 2 del DM 452/90.
La complessa vicenda può essere così semplificata: una società citava in giudizio un’altra società, al fine di vedersi riconoscere il diritto alla riscossione della provvigione in ragione dell’opera di intermediazione prestata ai fini della conclusione di un contratto preliminare di vendita di quote societarie.
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