Obbligo retributivo se il datore rifiuta ingiustificatamente la prestazione
Per la Cassazione, non è neppure necessaria la messa in mora da parte del lavoratore
Con la sentenza n. 3368 depositata ieri, la Corte di Cassazione, mettendo fine ad un’intricata ed annosa vicenda, ha ribadito che il datore di lavoro che non accetta la prestazione e sospende unilateralmente il rapporto, sulla base di proprie erronee convinzioni, è tenuto a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni medio tempore maturate, senza necessità di un atto di messa in mora da parte quest’ultimo.
Nel caso in esame, con una sentenza del 2005, la Corte d’Appello di Torino aveva accertato la sussistenza di un illecito appalto di manodopera tra una multinazionale ed un’altra azienda, con conseguente diritto del lavoratore coinvolto al riconoscimento di un rapporto di lavoro in capo alla prima società, ai sensi della disciplina di cui alla L. 1369/60, vigente ...
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