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OPINIONI

Qualcosa si muove nella vigilanza e nel controllo societario

Gli aspetti positivi del Ddl. delega sulla crisi d’impresa vanno mantenuti, ma bisognerebbe superare l’ultimo ostacolo per un’efficiente vigilanza nelle srl

/ Daniele BERNARDI

Lunedì, 13 febbraio 2017

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Pubblichiamo l’intervento di Daniele Bernardi, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, Professore a contratto all’Università di Milano Bicocca.

Lo scorso 1° febbraio la Camera ha approvato il disegno di legge delega 3671-bis per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Non intervengo sulla valenza riformatrice della delega sulle procedure concorsuali, vorrei però evidenziare alcuni aspetti positivi che meritano d’essere monitorati dalla professione nell’iter d’approvazione del disegno di legge e che vanno nella direzione della valorizzazione della “cultura dei controlli”.

Il primo di questi aspetti riguarda l’art. 4 del Ddl. dove, al primo comma lettera c), si pone a carico degli organi di controllo societario – tipicamente il collegio sindacale – e del revisore, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi, e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo che assisterà i debitori nella procedura di composizione della crisi, da istituire presso le Camere di Commercio.

La locuzione “ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni” risolve la confusione presente nel testo originario sugli organi della governance, con il revisore chiamato a esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della società e dunque non legittimato a effettuare segnalazioni ad organismi esterni l’ente che ha conferito l’incarico, diversi da Consob e Banca D’Italia, nelle sole società soggette alla vigilanza di questi enti (potrebbe essere utile suggerire l’invio all’organismo di composizione della crisi di una copia della relazione annuale di giudizio dove, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, lettera f), del DLgs. 39/2010, sarà contenuta la dichiarazione “su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale”).

Altrettanto positivo, il richiamo, nel primo comma lettera h) dell’art. 4, di alcuni indicatori finanziari (rapporto mezzi propri mezzi di terzi, indici di rotazione dei crediti e del magazzino, indice di liquidità) che costituiranno, al superamento di soglie da individuare, indizi di crisi e che, dalla data del loro superamento, misureranno la tempestività richiesta per l’apertura della procedura assistita, consentendo l’applicazione delle misure premiali in termini di responsabilità patrimoniali e personali.

Ancor più positivo l’art. 4 lettera f), circa la determinazione dei criteri di responsabilità del collegio sindacale che, in caso di segnalazione all’organismo di composizione della crisi, non incorrerà nella responsabilità solidale con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla segnalazione.
Questi aspetti hanno come conseguenza che sarà richiesto agli organi di controllo un approccio meno statico di “compliance” ma sempre più previsionale riguardo alla salvaguardia della capacità dell’impresa di generare un adeguato flusso di cassa a garanzia della permanenza della continuità.

Tale approccio operativo è, infatti, l’unico, ad avviso di chi scrive, in grado di individuare precocemente l’insorgere delle cause di squilibrio economico-finanziario, prodromi sintomatici di crisi d’impresa, permettendo agli organi della governance il ricorso a tempestive azioni correttive o contenitive come richiesto dal sistema.
Infine un ulteriore ma assai importante aspetto positivo riguarda l’art. 14, lettera g), “modifiche al codice civile”, dove è prevista “l’estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della srl, prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.

Dopo la pessima riforma dell’art. 2477 c.c. del 2012, finalmente il legislatore ha preso in considerazione, come più volte auspicato da chi scrive, la valorizzazione della funzione di vigilanza con l’allargamento della platea delle società obbligate a forme legali di controllo, nell’interesse precipuo del sistema quando svolte secondo gli standard deontologici e professionali di riferimento.

Nello stesso art. 14, alla lettera h), infine, si dispone che “se la srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l’organo di controllo o il revisore …, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”, ponendo rimedio ad un’ulteriore stortura dell’attuale sesto comma dell’art. 2477 c.c. se si considera che il ricorso al tribunale per la nomina, da parte di qualsiasi interessato, è stato totalmente inefficace lasciando un rilevante numero di enti obbligati senza organo di controllo.

La professione dovrebbe vigilare che questi aspetti positivi siano mantenuti nell’iter parlamentare, con interventi del nostro Consiglio nazionale, riuscendo anche a far superare l’ultimo ostacolo per un’efficiente vigilanza e controllo nelle srl dopo queste modifiche: eliminare l’assurda facoltà di poter affidare all’organo di controllo, alternativamente, la sola funzione di vigilanza o la revisione quando, invece, col controllo di legalità proprio dell’art. 2403, primo comma, c.c., in sinergia con la funzione di revisione, si avrebbe un sistema analogo a quello delle spa di maggiore efficienza e funzionalità sistemica.

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