Condanna al pagamento dell’indennità condizionata al rilascio
La previsione che subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione implica il concreto adempimento delle due obbligazioni
In relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l’immobile in ragione del fatto che l’indennità non gli sia stata ancora corrisposta. Tale principio è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5603, depositata ieri.
Nel caso di specie, il conduttore domandava al giudice del merito che gli venisse corrisposta, da parte dei locatori, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ex art. 34 L. 392/78, relativa alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo.
I locatori, invece, chiedevano, con domanda
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