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Nella prevenzione patrimoniale le nozioni di erede e successore seguono il codice civile

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 marzo 2017

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, le nozioni di erede e di successore a titolo universale o particolare, di cui all’art. 18 commi 2 e 3 del DLgs. 159/2011, sono quelle proprie del codice civile.
Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12621 depositata ieri.

Nell’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso, erano comunque nella disponibilità del de cuius, per essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.

Nell’ipotesi in cui il giudice accerti la fittizietà dell’intestazione o del trasferimento di beni a terzi, la declaratoria di nullità prevista dall’art. 26 comma 1 del DLgs. 159/2011 non è pregiudiziale ai fini della validità della confisca, ma costituisce un obbligo conseguenziale all’accertamento della fittizietà, la cui inosservanza da parte del giudice non integra vizi rilevanti ai sensi dell’art. 177 c.p.p., bensì un’omissione rimediabile, anche d’ufficio, con la procedura ex art. 130 c.p.p.

Le presunzioni di fittizietà previste dall’art. 26 comma 2 del DLgs. 159/2011 si riferiscono esclusivamente agli atti realizzati dal soggetto portatore di pericolosità e non riguardano anche gli atti dei suoi successori.

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