Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente
La violazione dell’indipendenza non consente di svolgere in modo adeguato la funzione di attestatore e di rappresentare una figura di garanzia
La violazione dell’indipendenza del professionista attestatore è un vizio radicale che impedisce al professionista di svolgere in maniera adeguata la propria funzione e che comporta l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo.
È quanto stabilito dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 9927, depositata ieri.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva revocato il decreto emesso dal Tribunale di omologazione del concordato preventivo proposto da una srl, per la ritenuta violazione dell’art. 67, comma 3, lett. d) del RD 267/42 (richiamato dall’art. 161, comma 3 del RD 267/42), in tema di indipendenza del professionista accertatore. Infatti, secondo la Corte di merito, tale requisito del professionista è “imprescindibile” e la mancanza dello
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41