«Cambio camere» imponibile quando viene a esistenza il bene
La permuta di cosa futura è rappresentata dalla cessione di un terreno edificabile con in corrispettivo alcuni degli appartamenti da costruire
Il c.d. “cambio camere” è un’operazione immobiliare che si concretizza nella cessione di un’area fabbricabile ad un’impresa costruttrice, la quale a sua volta si impegna a consegnare al cedente parte dei fabbricati che saranno costruiti.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 10 marzo 2017 n. 6171, ha qualificato come permuta, ai fini dell’imposta di registro, l’operazione con la quale un terreno edificabile veniva trasferito ad un soggetto che si impegnava a trasferire a sua volta alla parte venditrice il fabbricato da realizzarsi sul suolo ad opera dell’acquirente stessa.
Detto principio può essere mutuato anche per le plusvalenze immobiliari produttive di redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR. Per queste ultime, tuttavia, si pone
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