La nuova produzione di documenti in appello è costituzionale
Il legislatore può disciplinare come meglio ritiene gli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza
Ieri, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art. 58 comma 2 del DLgs. 546/92, articolo di legge che, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, ammette la produzione, in appello, di documenti che la parte, in primo grado, non ha prodotto o ha prodotto senza il rispetto del termine di cui all’art. 32 del DLgs. 546/92.
Nel nostro sistema processuale, precisano i giudici costituzionali, esiste un’ampia discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli istituti, discrezionalità che incontra il limite della manifesta irragionevolezza.
La circostanza che un’attività processuale, rimasta preclusa in primo grado, sia ammessa in appello non è di per sé irragionevole, siccome “il regime ...
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