La comunione legale non dimezza il redditometro
Il Fisco deve imputare la spesa a chi, in concreto, ha effettuato l’esborso
Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del DPR 600/73, l’esborso sull’acquisto di un immobile che ricade nel regime della comunione legale può essere imputato, quale incremento patrimoniale, al coniuge che ha stipulato il contratto di compravendita e ha proceduto al pagamento del prezzo, salvo la prova contraria a carico dello stesso contribuente.
Conseguentemente il coniuge che, successivamente all’acquisto di un bene immobile in comunione legale dei beni, riceve un avviso di accertamento sintetico non può opporre all’Amministrazione finanziaria, quale prova contraria, che l’acquisto è avvenuto in comunione e che dunque non è a lui solo riferibile la maggiore capacità contributiva e il maggior reddito accertato.
Lo ha stabilito la Cassazione
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