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Se manca la prova del danno il professionista non deve risarcire il contribuente

/ REDAZIONE

Mercoledì, 27 settembre 2017

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22343 depositata ieri, ha precisato che il professionista (ad esempio il geometra o l’architetto) che non ha correttamente trasmetto all’ENEA la comunicazione per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica non deve risarcire il danno, se il contribuente non prova che la mancata fruizione della detrazione non si sarebbe prodotto se la comunicazione fosse stata correttamente inviata.

Nel caso di specie, al contribuente che non ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi le spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 55% o 65% di cui all’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 non spetta alcun risarcimento.

La Corte giunge a tale decisione prendendo spunto da quanto affermato nella sentenza n. 11548/2013.
Secondo quest’ultima pronuncia “in materia di contratto d’opera intellettuale, ove anche risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito”.

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