Provenienza degli utili delle società conduit comunitarie documentabile
La C.T. Prov. di Novara ammette che possano considerarsi distribuiti per primi gli utili che non si sono formati in Stati a regime privilegiato
Con la sentenza n. 145 del 6 luglio 2017, la C.T. Prov. di Novara ha stabilito che, per valutare la tassazione piena o ridotta degli utili provenienti da controllate indirette a regime fiscale privilegiato, ma distribuiti da controllate dirette situate nell’Unione europea, sono pienamente legittimi i mezzi di prova forniti dalla società percipiente e attestanti l’origine e la data di formazione degli utili percepiti.
La controversia si è originata da un accertamento condotto nei confronti di una grande società editrice titolare di una partecipazione di controllo diretta in una subholding olandese, la quale deteneva a sua volta partecipazioni in società operative in Svizzera, prima considerate a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’allora vigente art. 3 del DM 21 novembre
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