La prescrizione della dichiarazione fraudolenta decorre dall’ultimo giorno utile
La Cassazione, nella sentenza n. 44296/2017, ha affermato che il momento consumativo del reato di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) va individuato nella data “legale” indicata dalla normativa tributaria quale termine ultimo di presentazione della dichiarazione fiscale.
Tale decisione appare isolata, essendosi sempre affermato che il momento consumativo coincide con quello di presentazione della dichiarazione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 24594/2017 e 14497/2017), dal quale, di riflesso, inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Ad ogni modo, nel caso di specie l’imputato non provava il momento anteriore in cui aveva provveduto alla presentazione della dichiarazione, limitandosi alla generica affermazione di averla presentata “molto tempo prima del termine ultimo per la sua scadenza”; così determinando l’inammissibilità del ricorso per genericità/aspecificità.
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