Resta il divieto di licenziamento della donna in gravidanza se l’azienda chiude solo un reparto
Con la sentenza n. 22720 depositata ieri, la Corte di Cassazione si è espressa con riferimento al licenziamento intimato a una lavoratrice durante la gravidanza, nel corso di una procedura di licenziamento collettivo che interessava la chiusura del solo reparto di contact center presso il quale prestava servizio.
Secondo il datore di lavoro ricorrente, la deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, sino al compimento di un anno di età del bambino, prevista dalla lett. b), comma 3 dell’art. 54 del DLgs. 151/2001 nel caso in cui cessi “l’attività dell’azienda cui essa è addetta”, può valere anche quando a cessare non sia l’intera attività aziendale, ma anche solo un suo ramo o un reparto.
Tale impostazione, secondo la Suprema Corte, deve essere disattesa.
La lett. b) dell’art. 54, comma 3 del DLgs. 151/2001, infatti, costituisce una deroga ad un principio generale e, come tale, non può essere interpretata in senso estensivo o analogico.
Tenuto conto di ciò, quindi, la circostanza che sia stato chiuso un solo reparto aziendale, anche se dotato di autonomia funzionale, non rende inoperante il divieto di licenziamento della lavoratrice in maternità, che non può quindi essere collocata in mobilità a seguito del licenziamento collettivo.
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