Licenziamento per assenza ingiustificata valido anche se la malattia sussiste
Con la sentenza n. 26465 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata intimato ad un lavoratore che, assente per malattia, non aveva né avvisato il datore di lavoro né inviato a quest’ultimo il relativo certificato medico entro il termine di quattro giorni previsto dal contratto collettivo applicato.
Nel caso di specie, a seguito di un primo periodo di malattia compreso tra il 22 e 27 agosto 2011, il lavoratore era stato sottoposto a visita di controllo dal medico dell’INPS e dichiarato idoneo a riprendere il lavoro dal giorno successivo. Il lavoratore invece, era tornato in malattia proprio il 28 agosto, omettendo sia di effettuare la prescritta comunicazione sia di trasmettere il certificato medico al datore di lavoro, per lo meno fino al successivo 13 settembre, a riscontro della contestazione disciplinare ricevuta il giorno prima.
A quel punto, il datore di lavoro, rilevando che la condotta silente del lavoratore si era protratta per un periodo ben superiore a 4 giorni, corrispondenti ad altrettanti giorni di assenza ingiustificata, aveva intimato al dipendente il licenziamento con preavviso, sulla scorta di quanto previsto dal CCNL applicato (industria metalmeccanica).
In merito alla vicenda, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assenza fosse in realtà giustificata dal fatto che, alla luce del certificato medico del 28 agosto (e di un successivo accertamento dell’INPS), lo stato di malattia fosse effettivamente esistente, e che pertanto la contestata inadempienza del lavoratore fosse punibile con una sanzione conservativa prevista dal CCNL (multa e sospensione quelle di maggior rilievo).
Tale decisione non è però condivisa dalla Corte d’Appello, la quale evidenzia un errore di interpretazione delle norme contrattuali da parte del giudice di primo grado. Per la Corte territoriale, il CCNL prevede che se l’assenza ingiustificata si prolunga oltre quattro giorni consecutivi, si applica la sanzione del licenziamento con preavviso, mentre le sanzioni conservative riguardano l’ipotesi del lavoratore che non comunica l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa – e non invia il certificato medico entro due giorni – o comunque non la giustifica per un periodo inferiore a quattro giorni.
Tale decisione d’appello è ritenuta corretta dalla Cassazione, che sottolinea come la ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all’esigenza di informare il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente, consentendogli di operare tempestivamente gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa. In merito, si osserva, le parti sociali hanno valutato che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento dei suddetti obblighi costituisce un inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41