Operazioni di conguaglio entro il 16 febbraio 2018 per gli sgravi contributivi per contratti di solidarietà
La circolare INPS n. 165/2017 ha fornito le istruzioni per procedere al recupero degli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1 del DL 726/84 (conv. L. 863/84) collegati alle somme residuate rispetto agli stanziamenti del 2014 e del 2015.
In particolare, l’Istituto di previdenza ha reso noto che al termine delle operazioni di conguaglio (autorizzate con le circolari INPS nn. 153/2014 e 77/2016) effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti direttoriali di ammissione al beneficio contributivo, è emerso che le misure ivi autorizzate sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.
Pertanto, il Ministero del Lavoro ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle aziende indicate agli allegati 1 e 2 alla circolare in commento, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015.
Nello specifico, le aziende di cui all’allegato 1 sono state autorizzate alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi dell’anno 2014, mentre l’unica azienda contenuta nell’allegato 2 (nella specie, l’ILVA) è stata autorizzata alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi degli anni 2014 e 2015.
L’accesso alla riduzione contributiva avviene su domanda del datore di lavoro interessato alla sede competente che, accertata la sussistenza dei presupposti, attribuirà alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.
Quanto alle modalità per la compilazione del flusso UniEmens, l’INPS precisa che, nell’elemento “CausaleACredito” le aziende interessate dovranno inserire il codice causale “L930” e “L932”, a seconda che si tratti, rispettivamente, delle aziende contenute nell’all. 1 o 2.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 febbraio 2018.
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