Nel profitto confiscabile all’ente solo il beneficio che deriva dall’attività illecita
La Cassazione torna sulla distinzione tra «reati contratto» e «reati in contratto»
Il profitto confiscabile all’ente ex DLgs. n. 231/2001 deve comprendere esclusivamente il beneficio patrimoniale “netto” derivante dall’attività illecita, con esclusione dei vantaggi economici “netti” derivanti dall’attività di per sé lecita.
Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 55851 di ieri si pone in linea con la giurisprudenza ormai consolidata in tema di provvedimenti ablativi.
Nel caso di specie, a fronte della contestazione di illeciti ex DLgs. n. 231/2001 derivanti dai reati presupposto di associazione a delinquere e corruzione, l’ente incolpato richiedeva l’applicazione di pena (c.d. patteggiamento) a cui obbligatoriamente conseguiva, ex art. 19 del DLgs. n. 231/2001, la confisca del profitto del reato, determinata ...
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