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NOTIZIE IN BREVE

Rischio bancarotta per distrazione in caso di incaute fideiussioni

/ REDAZIONE

Lunedì, 15 gennaio 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 624/2018, ha ribadito che la prestazione di fideiussioni – quale attività che non inerisca a quella caratteristica dell’impresa – con le quali l’amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori, integra la “distrazione” rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942 (cfr. Cass. n. 32467/2013).

Tale fattispecie, quindi, è reputata correttamente ravvisata nel caso di specie, in cui vi era stata la prestazione di garanzie di finanziamenti, per ingenti importi, in favore di altra società, riferibile alla stessa compagine amministrativa della società fallita, in termini di condotta sicuramente eccentrica rispetto all’oggetto sociale.

Il pregiudizio economico per la società poi fallita, inoltre, era stato ravvisato nell’incidenza dell’obbligazione di garanzia sul patrimonio della società amministrata, anche in ragione del fatto che la prestazione della garanzia era avvenuta senza alcuna contropartita economica. Del resto, nella fattispecie, al pregiudizio potenziale aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell’inadempienza della società beneficiaria, il patrimonio della società garante era stato aggredito dai soggetti garantiti, con conseguente perdita del patrimonio stesso.

Ed anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo non sussistono dubbi, dal momento che esso non esige la volontà di provocare il fallimento dell’impresa, né l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori (che rileva solamente nel riconoscimento di passività inesistenti), bastando il dolo generico, dato dalla consapevole volontà dei singoli atti di sottrazione, occultamento o distrazione e, comunque, di quegli atti con i quali si viene a dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, con la consapevolezza di compiere atti che cagionano, o possono cagionare, danno ai creditori.

Correttamente, quindi, era stato negato rilievo all’aspettativa (solo enunciata) di “saldare il finanziamento” attraverso i canoni derivanti dall’affitto di un immobile, ovvero attraverso la vendita dello stesso, giacché il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo, seppur concreto; sicché viene ad esistenza già quando l’agente espone la società amministrata al rischio (elevatissimo, nella specie) di compromettere il patrimonio sociale.

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