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Illegittima l’esclusione dal consolidato nazionale per le stabili organizzazioni estere

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 gennaio 2018

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L’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pubblicato ieri, 17 gennaio 2018, le proprie Conclusioni relativamente alla causa C-650/16, riguardante il consolidamento fiscale dei risultati delle stabili organizzazioni estere.

Secondo le Conclusioni, sono contrarie alla libertà di stabilimento le legislazioni degli Stati membri (nel caso specifico, quella danese) che precludono la possibilità di effettuare tale consolidamento, non consentendo quindi alla casa madre di poter dedurre le perdite fiscali della S.O. che non hanno potuto essere utilizzate nella determinazione del reddito della branch nello Stato di localizzazione (nel caso specifico, in quanto la branch stessa era stata chiusa e sussistevano ancora perdite fiscali residue).

Si riprendono, in questo contesto, i principi della sentenza del 13 dicembre 2005 relativa alla causa C-446/03 (Marks & Spencer), con due differenze:
- l’entità consolidata è una stabile organizzazione, e non una società controllata;
- la difesa ha eccepito il fatto che le perdite potevano essere utilizzate con l’opzione per il consolidato mondiale.

Sviluppando in particolare il secondo punto, l’Avvocato generale ha ritenuto sussistente la violazione della libertà di stabilimento, non essendo sufficiente la “protezione” offerta dalla possibilità di optare per il consolidato mondiale, in quanto regime caratterizzato da oneri notevolmente più gravosi in termini di adempimento e di durata.

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