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Spetta alla GdF accertare e contestare le violazioni in materia di compro oro

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 gennaio 2018

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Con la risposta a una FAQ pubblicata dal Dipartimento del Tesoro sono forniti chiarimenti circa la vigilanza dei “compro oro”. In particolare, nella domanda veniva chiesto quale Autorità fosse competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate dal DLgs. 92/2017.

Viene precisato che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del citato decreto legislativo, il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.

Il successivo comma 3 prevede che la Guardia di Finanza, qualora nell’esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle suddette disposizioni e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell’apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel corso dell’ultimo triennio, proponga, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da 15 giorni a tre mesi dell’esercizio dell’attività medesima.

L’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita, ai sensi del comma 5, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

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