Non conta il dato fattuale per la verifica della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa
Decade dall’agevolazione prima casa il contribuente che, essendosi impegnato nell’atto di compravendita immobiliare a trasferire la residenza entro 18 mesi, alla scadenza di tale termine non abbia spostato la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, anche ove, di fatto, egli risiedesse già da qualche tempo nell’immobile acquistato, come dimostrato dall’attivazione dell’utenza elettrica e dalle relative bollette.
Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 971/2018.
Si ricorda che, a norma della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, tra le altre condizioni per l’accesso all’agevolazione prima casa, è richiesto che che “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”. A tal fine, il contribuente deve rendere apposita dichiarazione nell’atto di vendita.
Ove, però, l’impegno al trasferimento della residenza non venga rispettato e, al termine dei 18 mesi, l’acquirente non abbia trasferito la residenza, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa applicata all’atto di acquisto.
Nella sentenze in commento, la Corte ribadisce che, ai fini della verifica della condizione della residenza, non rileva il dato fattuale, ma solo il dato anagrafico.
Nel caso di specie, peraltro, il contribuente aveva richiesto tempestivamente il trasferimento di residenza, ma essa non era andata a buon fine, per assenza del contribuente al momento degli accessi. Pertanto, egli aveva dovuto richiedere per ben altre due volte il trasferimento e solo l’ultima domanda, presentata oltre il termine di 18 mesi dal rogito, era andata a buon fine.
Tuttavia, la Cassazione ricorda che il cambio di residenza si considera perfezionato (già al momento della richiesta) se il procedimento amministrativo volto al trasferimento va a buon fine.
Per questo, nel caso di specie non era possibile fare riferimento alla domanda di cambio di residenza anteriore se, poi, essa non era andata a buon fine (e non per vizi inficianti il provvedimento che aveva respinto la domanda o il procedimento amministrativo).
Così, nel caso di specie, atteso che solo l’ultima domanda di cambio di residenza era stata accettata, solo questa era rilevante per il cambio di residenza ma, essendo giunta oltre il termine di 18 mesi, era tardiva e comportava la decadenza dall’agevolazione.
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