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Al contribuente la prova della distruzione delle scritture contabili

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 gennaio 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 1832/2018, in relazione alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000), ha precisato che la condotta di occultamento ha natura permanente, mentre quella di distruzione ha natura istantanea; sicché il dies a quo del decorso del termine prescrizionale per l’occultamento va individuato nel momento dell’accertamento tributario, mentre per la distruzione va individuato nel momento della soppressione delle scritture.
Si osserva, però, che, ove nell’imputazione sia indicata prioritariamente la condotta di occultamento delle scritture contabili e solo in via subordinata (“o comunque”) quella di distruzione, è onere dell’imputato, al fine di potersi giovare del regime prescrizionale più favorevole, dimostrare, da un lato, che la condotta integrata era quella di distruzione dei documenti e non di semplice occultamento, e, dall’altro, il momento della distruzione (cfr. Cass. n. 14461/2017).

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