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Ammessa l’integrativa per sanare l’omessa indicazione di crediti

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 gennaio 2018

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Con la sentenza n. 1716 depositata ieri, la Corte di Cassazione ribadisce, in armonia con quanto sancito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 13378 del 2016, che la dichiarazione, nella specie il modello 770, può essere emendata in sede contenziosa o accertativa, salvo siano previste specifiche decadenze ad esempio per l’utilizzo di un certo credito d’imposta.

La vicenda tra spunto dalla disciplina relativa al versamento, da parte di una società consortile in qualità di sostituto d’imposta, negli anni 1997 e 1998, dell’anticipo delle imposte sui trattamenti di fine rapporto (TFR) maturati, ai sensi dell’art. 3 commi 211-213 della L. 23 dicembre 1996 n. 662.
Tale anticipo era pari a un importo del 5,89% e del 3,89% dell’ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati, rispettivamente, al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997, con alcune esclusioni in relazione al numero dei dipendenti in organico.

L’importo versato dal datore di lavoro sostituto d’imposta costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nell’ambito del versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Inoltre, la disciplina in esame stabilisce espressamente che tale credito dovesse essere indicato nella dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998.
Tale indicazione del credito da utilizzare in compensazione non è però avvenuta.

La Cassazione, evidenziando come gli importi versati dal datore di lavoro sostituto d’imposta costituiscano crediti di imposta specifici e a destinazione vincolata, ha sancito che, nel caso in oggetto, era irrilevante la mancata indicazione in dichiarazione del credito, non essendo prevista alcuna decadenza.
Il contribuente si può sempre opporre alla maggiore pretesa “dimostrando l’esistenza di errori di fatto od omissioni che incidono sull’an e sul quantum della pretesa tributaria”.
Tra l’altro, ora il principio è sancito dall’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, a seguito delle modifiche apportate dal DL 193/2016.

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