In pubblica udienza il dibattito sul contributo di solidarietà applicato dalle Casse ai pensionati
Con due distinte ordinanze interlocutorie, le nn. 1795 e 1797 depositate il 24 gennaio 2018, la Cassazione – dopo aver esaminato i rilievi mossi dalle Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali – ha deciso di rinviare in pubblica udienza, presso la Sezione lavoro, il dibattito sulla legittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni dei professionisti.
Nei casi in esame, i giudici d’appello avevano riconosciuto come illegittima la temporanea applicazione del contributo straordinario di solidarietà ai trattamenti pensionistici erogati dalle predette Casse, prevista da delibere del 2003 (Cassa Ragionieri) e 2004 (CNPADC). In estrema sintesi, secondo le Corti d’appello, le disposizioni contenute nei regolamenti di Cassa non rispettavano il principio del pro rata ex L. 335/95 (anche alla luce dell’art. 1 comma 763 della L. 296/2006) e, pertanto, il contributo in questione avrebbe dovuto trovare applicazione ai soli iscritti in attività e non a quelli già in pensione.
Nel rinviare al dibattito in pubblica udienza, la Cassazione evidenzia come sia necessario rimeditare sulla natura stessa del contributo di solidarietà, soprattutto dopo aver considerato i rilievi mossi dalle due Casse.
Nello specifico, nei ricorsi si evidenzia come le disposizioni ritenute illegittime non siano provvedimenti amministrativi unilaterali dell’ente previdenziale bensì norme giuridiche che, grazie all’autonomia conferita dal DLgs. 509/94, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza.
La Suprema Corte prende poi atto della sostenuta applicabilità del principio sancito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 (con cui è stato dichiarata legittima l’applicazione del contributo di solidarietà per le pensioni di maggiore importo) in ordine al riconoscimento del contributo in argomento inteso come un contributo straordinario, di importo contenuto, limitato nel tempo e finalizzato ad assicurare l’equilibrio del sistema previdenziale e di equità intergenerazionale.
Per le predette Casse tale prelievo è ispirato al criterio della gradualità e non incide sulla categoria dei pensionati in generale – bensì solo sui beneficiari del regime retributivo, più favorevole rispetto a quello contributivo – né sulle anzianità contributive già maturate.
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