Licenziamento per assenza ingiustificata illegittimo se non sono state valutate le ragioni dell’assenza
L’assenza ingiustificata per inosservanza delle forme previste ai fini dell’autorizzazione alla fruizione del congedo per gravi motivi familiari è una condotta che, di per sé, non legittima l’irrogazione della sanzione del licenziamento disciplinare.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1922 depositata ieri.
La controversia traeva origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente che si era assentata dal lavoro, stante l’ingiustificatezza dell’assenza (protrattasi per tre settimane) derivante dal mancato inoltro al datore di lavoro della richiesta di fruizione del congedo previsto per gravi motivi familiari.
La Corte territoriale, in difformità rispetto alla decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, aveva ritenuto che la violazione della disciplina in materia di congedo da parte della lavoratrice non avesse carattere meramente formale e che, pertanto, la relativa mancanza fosse di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva irrogata.
Di opposto avviso è stata la Cassazione, che ha rilevato come la Corte d’Appello, avendo attribuito rilievo esclusivo all’inosservanza delle forme stabilite per conseguire l’autorizzazione alla fruizione del congedo, non avesse considerato l’effettività e l’urgenza delle ragioni dell’assenza, rappresentate, nella specie, dall’esigenza di assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum e destinate, quindi, a incidere sulla valutazione della consistenza oggettiva e della qualificazione soggettiva della condotta inadempiente. In tal modo, il giudice del gravame aveva violato i criteri fondamentali individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la formulazione del giudizio di proporzionalità tra mancanza addebitata e sanzione comminata.
Da qui la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio, per la riformulazione di detto giudizio alla stregua dei criteri indicati.
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