Distrazione anche sui beni acquistati con riserva di proprietà
La Cassazione, nella sentenza n. 5349/2018, ha precisato che anche i beni acquistati con “patto di riservato dominio” rientrano nella categoria di beni suscettibili di distrazione, ex art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, giacché la vendita con riserva di proprietà, nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, determina a favore di quest’ultimo il diritto alla restituzione, ex art. 1526 c.c., delle rate già riscosse.
Conseguentemente il suo illecito distacco non consente al curatore il recupero di queste ultime ovvero, in alternativa, di subentrare nel contratto e di acquisire il bene medesimo.
A ciò non si oppone il tenore testuale dell’art. 216 comma 1 n. 1 del RD 267/1942, in quanto nella locuzione “suoi beni” utilizzata dal legislatore ben può rientrare il bene acquistato dalla società fallita con patto di riservato dominio, che produce ogni effetto normale del contratto di vendita al tempo della sua stipulazione.
E, peraltro, ogni rapporto giuridico economicamente valutabile facente capo all’imprenditore può potenzialmente costituire attività distrattiva, a condizione che ciò determini una diminuzione economicamente apprezzabile del patrimonio della fallita.
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