Certificati per coordinare il distacco avuti in modo fraudolento non rilevanti
In caso di distacco comunitario il giudice nazionale può ignorare il certificato E101, ora A1, qualora constati l’esistenza di una frode o un abuso
Il divieto della frode e dell’abuso del diritto rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione, non potendosi ammettere un’estensione dell’applicazione della normativa eurounitaria tale da ricomprendere operazioni tese a beneficiare – fraudolentemente o abusivamente – dei vantaggi accordati dal diritto dell’Unione per fattispecie differenti.
Con la sentenza del 6 febbraio 2018, nella causa C-359/16, la Corte di Giustizia è intervenuta sul delicato tema della legislazione applicabile al lavoratore distaccato in un diverso Stato membro, affrontando la problematica del valore da riconoscere al certificato E101 (ora A1), e della sua forza probatoria, qualora il giudice nazionale dovesse constatare l’esistenza di una frode.
Nel diritto eurounitario le ...
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