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L’omesso versamento di ritenute dev’essere sostenuto da un dolo generico

/ REDAZIONE

Martedì, 13 febbraio 2018

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La Cassazione – con la sentenza n. 6737 depositata ieri – torna nuovamente sul tema della possibile rilevanza della “crisi di liquidità” nell’ambito dell’omesso versamento di ritenute previsto dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000.

Nel caso in questione, il mancato pagamento era dovuto alla scelta di pagare preventivamente i numerosi dipendenti dell’azienda e tale circostanza faceva emergere chiaramente un contrasto tra l’adempimento del debito di imposta e gli obblighi del datore di lavoro connessi ai principi di diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione.

Quel che rileva in modo particolare nelle argomentazioni della Corte è l’analisi dell’elemento soggettivo del reato. Il delitto di omesse ritenute deve essere sostenuto da un dolo generico, per cui, se da un lato è sufficiente la coscienza e volontà della propria omissione, dall’altro, esso “non può essere scisso dalla consapevolezza della illiceità della condotta che viene investita dalla volontà”.

Il giudice deve, pertanto, accertare in modo completo la fattispecie criminosa e il dolo che la supporta, non potendo a priori escludere rilievo “scusante” alla convinzione che i dipendenti necessitassero l’immediata corresponsione della retribuzione, quale mezzo di sostentamento necessario per loro e per le loro famiglie.

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