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Omessa dichiarazione con dolo generico e specifico

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 febbraio 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 7000/2018, ha precisato che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000, la cui struttura materiale è rimasta immutata a seguito del DLgs. 158/2015), è necessario:
- il dolo generico, ovvero la rappresentazione e volizione della omessa dichiarazione e del superamento della soglia di punibilità;
- il dolo specifico di evasione, in quanto il contribuente deve perseguire il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

Il fine di evasione non ricomprende anche la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità; tale ultimo elemento, infatti, al pari degli altri elementi costitutivi del reato, deve essere oggetto di semplice previsione e volizione da parte dell’agente e, quindi, rientra nel dolo generico che deve sorreggere la condotta tipica, sia nella forma del dolo diretto che in quella del dolo eventuale.

Al riguardo, giova ricordare che il dolo è specifico quando (come nella fattispecie in esame) la norma incriminatrice richiede, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale, che il soggetto agisca prendendo di mira un fine particolare e ulteriore, che è previsto come elemento soggettivo costitutivo della fattispecie legale, ma che si pone oltre il fatto materiale tipico, onde il conseguimento di tale fine non è necessario per la consumazione del reato.

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