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Regolata l’istituzione delle Zone economiche speciali

Martedì, 27 febbraio 2018

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Col DPCM 25 gennaio 2018 n. 12, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore già da oggi, è stato adottato il Regolamento per l’istituzione di Zone economiche speciali (ZES).

Si ricorda che le ZES sono state istituite e disciplinate dagli artt. 4 e 5 del DL 91/2017 e sono costituite da zone geograficamente delimitate che comprendono almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Reg. Ue 1315/2013. Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES possono benficiare, a determinate condizioni, di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali rispetto a quelli ordinari e dell’accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico delle Zone economiche speciali.
Il DL 91/2017 prevede che l’istituzione della ZES sia proposta dalla Regione e demanda a un apposito DPCM i criteri per l’identificazione dell’area, decreto appunto pubblicato ieri.

Il Regolamento, infatti, contiene: le modalità per l’istituzione di ZES, comprese quelle interregionali (ad es. i requisiti e la proposta di istituzione); la loro durata; i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area della ZES e quelli che disciplinano l’accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

Vengono, infine, definiti anche i compiti del Comitato di indirizzo, composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di Zona interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tra le funzioni, il Comitato assicura la verifica per ciascuna impresa dell’avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale e la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 5 del DL 91/2017.

Infine, il Comitato di indirizzo verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni ed effettuano all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti.

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