Non è discriminazione il licenziamento a 25 anni del lavoratore intermittente
La disparità di trattamento per età non è discriminatoria se giustificata da fini legittimi di politica dell’occupazione
Con la sentenza n. 4223 depositata ieri, la Cassazione ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia europea relativa alla causa C-143/16 del 19 luglio 2017.
Si ricorda che per quest’ultima, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, l’art. 2, paragrafo 1, lett. a) e l’art. 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/78/CE non ostano a una disposizione, quale quella di cui all’art. 34 del DLgs. 276/2003, che autorizza il datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno di età. Il citato art. 34 del DLgs. 276/2003 è oggi abrogato, applicabile “ratione temporis”,
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