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All’imputato la prova della distruzione delle scritture contabili

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 febbraio 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 8402/2018, ha ribadito che la condotta del reato previsto dall’art. 10 del DLgs. 74/2000 può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione.

A fronte di ciò, ove l’imputazione si riferisca in prima battuta all’occultamento e, quale locuzione di chiusura, alla distruzione delle scritture contabili, per avvalersi della maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, l’imputato dovrebbe dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione.

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