Concordato fallimentare con trasferimento delle perdite fiscali
La società assuntrice, acquisendo la totalità del patrimonio della procedura, subentra in tutte le attività a esso riferibili
Il concordato fallimentare rappresenta un caso di chiusura del fallimento (art. 130 comma 2 del RD 267/1942), decretato dal tribunale, a seguito della definitività del provvedimento di omologazione della proposta, presentata da uno o più creditori, oppure da un terzo.
Tale istanza non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, come espressamente stabilito dall’art. 124 comma 1 del RD 267/1942.
Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che la proposta può prevedere, tra l’altro, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche ...
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