Revocate le condanne per omissioni IVA inferiori alla nuova soglia
La Cassazione n. 15172/2018 ha precisato che la nuova fattispecie di omesso versamento IVA, di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 come modificato dall’art. 8 del DLgs. 158/2015, che ha elevato da 50.000 a 250.000 euro la soglia di punibilità, ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori al nuovo importo.
A fronte di ciò trovano applicazione gli articoli:
- 2 comma 2 c.p., ai sensi del quale, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato (e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali);
- 673 comma 1 c.p.p., ai sensi del quale, nel caso di abrogazione della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
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