Trasferimento della sede all’estero insensibile alle variazioni di aliquota
L’opzione per la sospensione degli effetti del realizzo concerne il «solo» versamento dell’imposta, non anche la sua determinazione
Il trasferimento all’estero della residenza dell’impresa italiana prevede, di regola, il realizzo a valore normale dei componenti il complesso aziendale, con la sola eccezione di quelli confluiti in una stabile organizzazione italiana.
Questa regola trova un’eccezione nell’art. 166 comma 2-quater del TUIR, a norma del quale, ove il trasferimento abbia luogo verso paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo “collaborativo”, è possibile chiedere “una sospensione degli effetti del realizzo”: tale previsione, frutto di un consolidato orientamento della Corte di Giustizia circa l’incompatibilità di un diverso sistema con il principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del Trattato di funzionamento dell’Unione
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